Nei bandi per finanziamenti agevolati e per i fondi di garanzia è solitamente necessario partecipare come impresa singola. Nel caso dei contributi a fondo perduto è invece normalmente possibile partecipare in forma associata, e nel caso dei bandi europei transnazionali il partenariato è anzi obbligatorio. Inoltre, è importante ricordare che molti bandi ammettono alla partecipazione le forme aggregate costituende, ossia non ancora costituite, ma che in caso di aggiudicazione del finanziamento si impegnano a costituirsi formalmente entro un lasso di tempo previsto dal bando. Ma quali sono le forme usuali di associazione tipicamente ammesse dai bandi? Tra i più importanti, abbiamo i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI o ATI), le Associazioni temporanee di scopo (ATS) e le “Reti-contratto”. Gli RTI rappresentano lo strumento tipico per la partecipazione alle gare di appalto, mentre le ATS sono una fattispecie atipica, che può includere anche soggetti diverse dalle imprese, e che viene adottata negli avvisi di chiamata per progetti. Le “Reti-contratto” sono, invece, una fattispecie relativamente recente nel nostro ordinamento che sta però prendendo rapidamente piede come dimostrano i dati delle Camere di commercio. Come regola generale, i requisiti previsti dagli avvisi devono essere posseduti dalle singole imprese aderenti alle aggregazioni. Infine, abbiamo i Consorzi, società consortili e “Reti-soggetto”: qui, i soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, “Reti-soggetto”, ma non le singole imprese e, pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. Possono far parte delle varie forme di aggregazione anche soggetti non ammissibili ai fini del bando, ma in tal caso non possono esserne beneficiari. Molti avvisi non prevedono ancora le fattispecie “Reti-contratto” e “Reti-soggetto”, ma è solo questione di tempo e in ogni caso andrebbe fatta domanda scritta prima della chiusura del bando. Per la pubblica amministrazione potrebbe essere infatti un rischio non ammettere una candidatura proposta da una “rete”, che è appunto specificamente prevista per legge (di fatto gli avvisi che non prevedono queste fattispecie non lo fanno per esplicita volontà ma per semplice “distrazione”, non avendo ancora aggiornato i propri testi standard).
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